Fringe benefit, tassazione degli interessi dei mutui a tasso agevolato contratti dai dipendenti di banca. 70mila famiglie in ansia. Arriva un emendamento di Fdi che salverebbe la situazione.

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Fringe benefit, tassazione degli interessi dei mutui a tasso agevolato contratti dai dipendenti di banca. 70mila famiglie in ansia. Arriva un emendamento di Fdi che salverebbe la situazione.

Arriva in Senato un tentativo di risoluzione per la questione dei mutui a tasso agevolato concessi ai dipendenti bancari dagli istituti di credito, penalizzati dalle norme del Testo unico sulle imposte dei redditi (Tuir) sui cosiddetti fringe benefit. Un emendamento presentato in commissione Bilancio a Palazzo Madama, al decreto legge “anticipi”, collegato alla manovra, cambia il riferimento annuale per il calcolo della soglia da usare per l’eventuale tassazione Irpef.

La modifica proposta, presentata dal relatore al decreto, Guido Liris, da Francesco Zaffini e da altri membri del gruppo Fratelli d’Italia, stabilisce che il tasso di sconto da prendere a riferimento, ogni anno, per conteggiare la soglia “fringe benefit”, è quello in vigore al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito e non più quello dell’anno in corso.

L’emendamento stabilisce pure che la misura si applica a partire da gennaio 2023, con l’obiettivo, quindi, di salvaguardare anche quest’anno dalla tagliola fiscale. I dipendenti delle banche “vittime” di questa situazione sono, secondo stime del sindacato dei bancari Fabi, circa 70.000.

L’ emendamento interverrebbe dunque sull’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data».

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