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Tar Genova: la casetta costruita su un albero va demolita in assenza di permesso di costruire.

ma.bu.

Il TAR Genova, seconda sezione, ha recentemente obbligato un uomo alla rimozione di una casetta di legno di appena 5 mq, utilizzata dai bambini del circondario per giocare. La casetta era stata costruita senza permesso di costruire nel proprio giardino in cima ad una palma seccata dall’attività di un parassita.

Il Comune, previa interlocuzione procedimentale, aveva ingiunto la demolizione dell’opera poiché qualificata come “nuova costruzione” ex art. 3 d.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia) e realizzata senza titolo, in area non edificabile per rischio idrogeologico e sottoposta a protezione paesaggistica.Il TAR ha rigettato l’impugnazione dell’uomo, proprio facendo leva sulla qualificazione del manufatto come “nuova costruzione”, soggetta al permesso di costruire. Determinanti, a tal fine, risultano le caratteristiche della casetta, così descritte dalla sentenza:«- costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo;consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 mq;non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché è – per ammissione del ricorrente – destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine, è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico, con conseguente assoggettamento a permesso di costruire».

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